Entra in vigore il 9 agosto la nuova normativa che introduce sanzioni
e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.
Le novità sono state introdotte dal decreto legislativo 16 luglio 2012,
n. 109 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del
25 luglio 2012 che recepisce la direttiva europea 2009/52/CE.
Il decreto legislativo stabilisce che il nulla osta al lavoro potrà
essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato
per determinati reati tra i quali: il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina; il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attività
illecite; l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.
Se i documenti presentati per ottenere il permesso di soggiorno
risultassero ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, si
procederà con una revoca del nulla osta al lavoro che sarà comunicata al
ministero degli Affari Esteri tramite collegamenti telematici.
Le pene previste per i datori di lavoro possono aumentare nel caso in
cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, oppure
quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di
particolare sfruttamento.
In quest’ultima ipotesi, il questore potrà rilasciare allo straniero,
che abbia presentato denuncia e che cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, uno speciale permesso di
soggiorno.
Il decreto 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a
permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di
lavoro irregolari pregressi.
Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno
sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore
di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. L’art.5,
comma1, del provvedimento dispone infatti - entro 20 giorni dalla sua
entrata in vigore – l’adozione di un decreto attuativo a firma del
ministro dell’Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e
l’integrazione e con il ministro dell’Economia e delle Finanze,
contenente le modalità di presentazione della domanda ed i limiti di
reddito del datore di lavoro, richiesti per l’emersione del rapporto.
La dichiarazione di emersione potrà essere fatta dai datori di lavoro
italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9
agosto occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre
mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in
Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.
La dichiarazione potrà essere presentata, dal 15 settembre al
15 ottobre 2012, secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto.
Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale,
fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di
sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione
transitoria.
aggiornamento manuale e quadro della normativa
-
Cari amici,
alla pagina
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html troverete
un quadro aggiornato della norma...
8 anni fa
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