23/12/14

decreto flussi 2014

Fonti:
interno.it
integrazionemigranti.gov.it 
Con la firma l’11 dicembre scorso del decreto del presidente del Consiglio dei ministri è stata adottata la ‘Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato’, per l’anno 2014. Il numero complessivo di lavoratori stranieri ad entrare nel territorio dello Stato è stato stabilito in 17.850 unità.
All’interno di questa quota complessiva il decreto  prevede anche l’ingresso di cittadini stranieri per la costituzione di imprese 'start-up innovative' (vedi allegati) ai sensi  della legge 17 dicembre 2012 n. 221.



LE QUOTE

In base al nuovo decreto - così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 22 dicembre 2014 -sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  
  • 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi  della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
4.050 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
6.000 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
1.050 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio,  tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
1000 quote
 riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
250 quote
 riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall’articolo 2 del  D.P.C.M. 12.03.2014 per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015 (vai alla pagina dedicata)
Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
A partire dalle ore 8,00 del 23 dicembre 2014 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, che sarà possibile inviare a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Di tale pubblicazione verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per la compilazione dei moduli di domanda è necessario preventivamente registrarsi sul sito https://nullaostalavoro.interno.it, secondo le modalità indicate nel manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.
  
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è previsto un servizio di assistenza agli utenti attraverso un help desk raggiungibile tramite un modulo di richiesta disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page dell’applicativo (https://nullaostalavoro.interno.it).
Associazioni e i patronati accreditati possono fornire assistenza per la compilazione e l’invio delle istanze: per loro resta disponibile il numero verde già in uso.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Nell’area del singolo utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Le domande potranno essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.





MODELLI DA UTILIZZARE PER L’INVIO DELLA DOMANDA

I modelli da utilizzare per l'invio delle domande - disponibili sul sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp - sono i seguenti:
  • Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato
  • Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato
  • Modello Z conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo
  • Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
  • Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
  • Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro
  • Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
  • Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
  • EXPO-A e EXPO-D per i lavoratori partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015. Le procedure operative sono state diramate per la sola Provincia di Milano con apposita circolare n. 4663 del 21 luglio 2014.
 


CHIARIMENTI SULLE CONVERSIONI
Nella circolare si ricorda che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno  sottoscritta  dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.  
Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. 
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).
In merito la circolare precisa, altresì che il nuovo rapporto di lavoro potrà instaurarsi solo alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale che dovrà comunque essere non inferiore a tre mesi.
La circolare contiene anche alcuni chiarimenti sulla conversione di un permesso di soggiorno per avviare una start up innovativa, rinviando in generale alla linee guida già predisposte in merito dal Ministero dello Sviluppo Economico (vai alla pagina dedicata).
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(22 Dicembre 2014)

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