Una circolare del Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti sui titoli di studio che esonerano dai test di lingua e educazione civica
Fonte: integrazionemigranti.gov.it
Con
la circolare n. 1653 del 17 marzo 2015 il Ministero dell’Interno ha
fornito una serie di chiarimenti, in tema di verifica finale dell’adempimento
dell’accordo di integrazione.
La
circolare, innanzitutto fornisce chiarimenti in merito ai numerosi casi di
irreperibilità degli stranieri con accordi in scadenza, in particolare gli
accordi scaduti il 10 marzo 2015 a seguito della proroga di un anno disposta nel
2014.
In tali casi, si ricorda che un mese prima
della scadenza, previa comunicazione allo straniero, viene attivata la verifica
finale dell’accordo con riferimento all’intero triennio (D.P.R. 179/11). La
comunicazione di avvio della procedura, verrà inviata, chiarisce la circolare,
nel caso di irreperibilità dello straniero all’indirizzo segnalato, all’indirizzo
di residenza che risulta dagli archivi della questura. Si ricorda che entro 15 giorni da tale comunicazione lo
straniero deve presentare, se ancora non lo ha fatto, la documentazione
necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la
certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli
minori e quella relativa alla conoscenza dell’Italiano almeno al livello A2. In
mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero potrà richiedere
allo Sportello Unico per l’Immigrazione (accedendo al Portale Nulla
Osta Lavoro nella sezione dedicata) di sostenere un test che accerti la
conoscenza della lingua italiana e della cultura civica con il relativo livello.
Nella
circolare inoltre vengono indicati un elenco di titoli che consentono agli
stranieri di essere esonerati dallo svolgimento del test per l’accertamento
della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica in Italia.
In
particolare consento tale esonero:
a)
I diplomi rilasciati dal Ministero dell’Istruzione di scuola secondaria di I
grado, di licenza liceale, di istruzione tecnica o professionale; il diploma
professionale di tecnico rilasciato dalle Regioni; l’attestato rilasciato dalle
Regioni di qualifica di operatore professionale e il certificato rilasciato dal
Ministero dell’Istruzione o dalla Regione che attesta la fine del primo biennio di
licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di istruzione e
formazione professionali triennali e quadriennali. Tali percorsi di studi
esonerano anche dalla frequenza della sessione di formazione civica.
b)
I diplomi, certificazione e titoli rilasciati a partire dall’anno scolastico
2014/2015 dai Centri Provinciali di Istruzione per Adulti. In particolare,
esonerano dallo svolgimento del test: il diploma di licenza conclusiva
del I ciclo dì istruzione; la certificazione attestante l’acquisizione delle
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; il titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2. Tali
percorsi di studi esonerano anche dalla frequenza della sessione di formazione
civica.
c) Il diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione o il titolo attestante il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 rilasciati prima dell’anno scolastico
2014/2015 dai CTP (Centri Territoriali Permanenti).
d)
Certificati linguistici rilasciati dagli Enti di Certificazione. In particolare
il "CELI1" (Certificato di Lingua Italiana) rilasciato dall’Università
per stranieri di Perugia ed il "CILS A2" (Certificato di Italiano
Lingua Straniera- Livello A2) rilasciato dall’Università per Stranieri di
Siena; il PLIDA” rilasciato dalla Società "Dante Alighieri" e la
"Certificazione italiano L2" rilasciata dall’Università degli Studi
di Roma 3.
La
circolare ribadisce, inoltre, che per gli studenti universitari regolarmente
iscritti ad un corso universitario sarà sufficiente documentare la propria regolare
frequenza universitaria per essere esonerati dal test per l’accertamento della
conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in
Italia.
La
circolare, ricordando infine gli specifici provvedimenti correlati alla
valutazione dei crediti finali (ovvero: il decreto di estinzione dell’Accordo
per adempimento ed il rilascio del relativo attestato; il decreto di
risoluzione dell’ Accordo per inadempimento e le relative comunicazioni alla
Questura ed allo straniero), chiarisce che in caso di inadempimento
parziale, si procederà alla risoluzione
dell’accordo decretandone l’inadempimento parziale, qualora in fase di
verifica:
Il
numero di crediti risulti superiore a zero ma inferiore a 30:
-
per assenza di idonea documentazione;
-
per mancato esercizio della facoltà di sostenere il test di accertamento della
conoscenza della lingua italiana e degli elementi di cultura civica
-
per irreperibilità dello straniero;
Il
numero dei crediti risulti superiore a trenta ma:
-
non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana
parlata;
-
non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia.
Si ricorda in ogni caso che l’art.4 bis del T.U.
Immigrazione esclude che, in caso di inadempimento dell’accordo di
integrazione, possa essere applicata la sanzione della revoca del permesso di
soggiorno e dell’espulsione nei confronti dello straniero titolare di:
- permesso
di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;
-
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- permesso
di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso
di soggiorno per motivi familiari;
-
permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- carta
di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea;
- altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.
Per
approfondimenti:
- Vai alla sezione dedicata all’accordo di integrazione sul Portale Integrazione Migranti
- Vedi
anche, in merito alla procedura per la verifica dell’Accordo, la circolare del Ministero dell’Interno n. 824 del 10 febbraio 2014
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