13.000 nuove quote di ingresso - Il pre-caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di
martedì 5 maggio.
Fonte: integrazionemigranti.gov.it
LE
QUOTE
In base
all’articolo 1 del nuovo decreto - così come chiarito nella circolare congiunta
dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 29 aprile 2015 –
quest’anno sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale,
ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non
comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
Con una
successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali
quote verranno ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro.
Rispetto
all’anno passato (DPCM
12 marzo 2014) ci sono quindi 2.000 quote in meno disponibili, riduzione
motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro
stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota
autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.
Altra
novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui
possono provenire i lavoratori stagionali.
Il nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito
della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale
pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno
due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta
di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali
casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un
permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata
temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.
Per
accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di
lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti
la presentazione della domanda.
Il
datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il
rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo
appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore
di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico,
accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del
periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso
pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in
Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto
flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso
stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere
effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale
MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag. Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.
Il pre caricamento
delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di martedì 5 maggio, mentre per l’invio
occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di
cui verrà data comunicazione sui siti del Ministero dell’Interno e di quello
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’invio
sarà possibile dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del
decreto sino al 31 dicembre 2015.
ISTRUTTORIA
Riguardo
l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste
di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già
diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011, nr.1960 del 20 marzo 2012 e nr. 1845 del 19 marzo 2013 e n.2084 del 3 aprile 2014.
Tutti
gli invii, pertanto, compresi quelli generati con l’assistenza delle
associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera
singola, domanda per domanda. L’eventuale spedizione di più domande mediante un
unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine
di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Nell’area
del singolo utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande
regolarmente inviate.
Le
domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
La procedura del silenzio assenso
La
circolare richiama, inoltre, l’attenzione sulla procedura del silenzio assenso per
le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a
favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro
stagionale presso lo stesso datore di lavoro.
Si
ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n.
35/2012, è prevista, una procedura più veloce per l’assunzione dei lavoratori
stagionali che sono già stati in Italia l’anno precedente e sono tornati in
patria alla scadenza del permesso. È stato, infatti, introdotto, già a partire
da alcuni anni, un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso in
cui il datore di lavoro sia lo stesso dell’anno precedente, qualora lo
Sportello Unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni previsti dalla
legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di
nulla osta al lavoro si intende accolta.
Al fine
di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, come chiarito nella
circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012, che il datore di lavoro specifichi,
nell'apposito campo inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all'anno
precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del
lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da
quest'ultimo .
La comunicazione obbligatoria di assunzione
La
circolare richiama, infine, l’attenzione sull’adempimento dell’obbligo della
comunicazione obbligatoria di assunzione, che si ricorda, viene assolto
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo
Sportello unico.
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aggiornamento manuale e quadro della normativa
-
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http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html troverete
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