Di seguito:
le Circolari del Min Interno nr 6410 del 27 luglio 2012 e n. 5090 del 31 luglio 2012
Cari amici,alle pagine
e
troverete le due circolari del Ministero dell'interno sul D. Lgs.
109/2012 in materia di sanzioni per i datori di lavoro e, soprattutto,
di regolarizzazione di rapporti di lavoro illegali.
Riguardo alla regolarizzazione, si e' in attesa del Decreto
interministeriale, che indichera' i requisiti di reddito che il datore
deve soddisfare per regolarizzare il rapporto e le modalita' per la
presentazione dell'istanza di regolarizzazione. Le circolari sono,
cosi', piuttosto avare di chiarimenti.
Osservo intanto (e mi auguro che chi deve scrivere il decreto
interministeriale rifletta sul punto) come sia di dubbia legittimita'
una norma che consente di sanare la propria posizione solo ai datori
di lavoro con reddito superiore a una certa soglia; legittimamente si
potrebbe, al piu', imporre il requisito di reddito per la prosecuzione
del rapporto.
La prima circolare afferma che puo' presentare istanza di
regolarizzazione anche il titolare di carta di soggiorno permanente
per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea. Questa
possibilita' non e' esplicitamente prevista dal decreto legislativo.
La circolare sembra ricavarla da una equiparazione tra quella carta di
soggiorno e il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
E' un'equiparazione che trova fondamento solo nell'assonanza tra la
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione
europea e il vecchio nome del permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo (carta di soggiorno). Il fondamento giuridico per
l'ammissione dei familiari di cittadino UE (che sanerebbe la
dimenticanza del Legislatore delegato) potrebbe ravvisarsi, caso mai,
nell'equiparazione tra tali familiari e i loro congiunti cittadini UE,
e tra questi e i cittadini italiani ai fini dello svolgimento di ogni
attivita' economica (art. 19 D. Lgs. 30/2007). Dovrebbero pero',
allora, essere ammessi anche i familiari stranieri di cittadino UE con
carta di soggiorno ordinaria (non permanente).
Si chiarisce anche come l'esclusione dei lavoratori segnalati al
Sistema Informativo Schengen non riguarda i casi in cui la
segnalazione sia stata effettuata dall'Italia, a seguito di semplice
espulsione per soggiorno illegale. Anche in questo caso si tratta di
una forzatura del testo; e, anche in questo caso, di una forzatura
positiva, e nella linea dell'interpretazione che e' stata data anche
in passato a quella clausola di esclusione. Per il futuro, c'e' da
augurarsi che le disposizioni relative a regolarizzazioni siano
scritte esplicitando questa delimitazione.
Riguardo alla prova di presenza anteriore al 31/12/2011, la
circolare si limita ad indicare come tale prova certamente manchi
quando lo straniero sia stato intercettato in ingresso nel corso del
2012. Si puo' sorridere di questa indicazione (viene in mente una
canzone di Checco Zalone sull'olio di fegato di merluzzo). Un'analisi
piu' attenta fa capire, pero', che ci si prepara - giustamente - a
spostare sull'amministrazione l'onere della prova contraria. Vedremo
cosa ci si inventera', poi, per curare l'altra stupidaggine contenuta
nella norma transitoria: il fatto che la prova di presenza anteriore
al 31/12/2011 debba basarsi su documentazione rilasciata da
organismi pubblici (vecchi biglietti della metro finiranno per
valere piu' della dentiera di Churchill).
Tace, su questi punti, la seconda circolare.
Cordiali saluti
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