12/09/14

Protezione internazionale: nuove regole per l'esame delle domande

Protezione internazionale: nuove regole per l'esame delle domande
In sintesi le novità contenute nel Decreto legge 22 agosto 2014, n. 119
 
Nel decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 194 ed entrato in vigore il 23 agosto 2014) recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”,  sono contenute disposizioni che modificano le attuali procedure di esame delle domande di protezione internazionale dei cittadini stranieri.
 
Va ricordato, al riguardo, che la protezione internazionale comprende due distinti status: quello di rifugiato e quello di protezione sussidiaria; allo straniero richiedente protezione viene poi riconosciuto, se sussistono le condizioni, lo status maggiormente appropriato alla sua specifica condizione giuridica. La procedura di esame della domanda di protezione internazionale (prevista dalla Direttiva 2005/85/CE e attuata nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 25/2008) prevede che l’autorità competente della decisione sia la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dispone l’audizione dell’interessato. Si tratta di un colloquio privato tra lo straniero e i membri della Commissione che viene trascritto, anche con l’intervento di un interprete, in un verbale sottoscritto dai presenti; entro 3 giorni dalla conclusione del colloquio, la Commissione è tenuta a pronunciarsi in merito alla domanda.
 
Al riguardo, il decreto legge prevede che:
 
- le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano incardinate presso le Prefetture e che queste possano essere aumentate dalle attuali dieci (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta, Torino) fino a 20 sul territorio nazionale, con possibilità di incremento fino a 30, per fronteggiare situazioni di particolare necessità;
- per snellire l’iter e diminuire gli arretrati, il colloquio si svolgerà alla presenza di solo uno dei componenti della Commissione, possibilmente dello stesso sesso del richiedente, mentre la decisione resta collegiale; solo su determinazione del presidente o su istanza dell’interessato, all’audizione saranno presenti tutti i componenti della Commissione;
- la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale sarà quella di dimora dello straniero; se lo straniero, prima di trasferirsi, ha sostenuto il colloquio, la competenza resta incardinata in capo alla Commissione davanti alla quale l’audizione si è tenuta; in caso di numeri molto elevati di domande in alcuni territori, i fascicoli potranno essere assegnati alle altre Commissioni sul territorio nazionale;
- alle persone che non rientrano nei centri di accoglienza (Cara) dovrebbe essere garantita l’accoglienza nel sistema di protezione, rispetto al quale viene aumentato in modo consistente il fondo per il 2014 (i fondi sono incrementati di 50,8 milioni di euro per il 2014. Viene inoltro istituito un fondo di 62,7 milioni per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale);
- per i 13 comuni siciliani (Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Palermo, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa, Trapani e Porto Empedocle) che hanno sostenuto maggiori oneri per fronteggiare l’eccezionale flusso migratorio in atto è previsto che potranno escludere le spese connesse a tale esigenza dal patto di stabilità interno.

Leggi il testo del decreto legge
 
Fonte: www.integrazionemigranti.gov.it/

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