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CHIUSA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA
Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Dal 24 ottobre 2013 al 25 novembre 2013
Scarica il Resoconto sintetico dei contributi ricevuti
Per le segnalazioni relative ai minori stranieri non accompagnati, da inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, è necessario utilizzare esclusivamente le seguenti schede.
Per informazioni sull'uso delle schede di segnalazione, consultare le Linee Guida.
Scheda A: Anagrafica del minore straniero non accompagnato
Scheda B: Accoglienza del minore straniero non accompagnato
Scheda C: Anagrafica e Accoglienza del minore straniero non accompagnato
Scheda D: Presa in carico del minore straniero non accompagnato
Scheda E: Richiesta di rintraccio dei familiari del minore straniero non accompagnato
Scheda F: Richiesta di rimpatrio volontario assistito del minore straniero non accompagnato
Scheda G: Richiesta di parere ai sensi dell'art 32 del D.lgs N. 286 – 1998
Scheda H: Uscita del minore straniero non accompagnato dalla competenza della Direzione Generale
Le schede devono essere compilate in formato elettronico ed inviate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail riportato su ciascuna scheda.
Per
minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente
cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non
avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi
causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da
parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1 co.2,
D.P.C.M. n. 535/1999).
Pertanto, i
minori stranieri non accompagnati che rientrano nella competenza della
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione:
- hanno meno di 18 anni;
- sono sul territorio nazionale privi di figure genitoriali e/o parentali di riferimento secondo le leggi italiane;
- non hanno fatto richiesta di protezione internazionale;
- non sono cittadini comunitari.
Sulla base dell’art. 5, comma 1 del D.P.C.M. n. 535/1999:
“i
pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in
particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali
vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul
territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono
tenuti a darne immediata notizia al Comitato [ora Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione], con mezzi idonei a
garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte
le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità,
alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di
sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con
indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue
esigenze.”
ARCHIVIO DEI principali argomenti correlati
- Inespellibilità del minore e diritto al permesso di soggiorno
- Accertamento della minore età
- Presa in carico
- Tutela ed affidamento
- Individuazione dei familiari dei minori ed indagini familiari
- Rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età
- Rientro volontario nel Paese d’origine
- Normativa di riferimento
- Dati dei minori stranieri non accompagnati segnalati alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione
- FAQ (Frequently Asked Question)
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