30/01/10

tu chiamala se vuoi, un'illusione

Legge Comunitaria: no alla norma contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri 
Comunicato ASGI

Stralciato l'articolo che conteneva la delega al governo per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, relativa a sanzioni e provvedimenti nei confronti di chi impieghi alle proprie dipendenze cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare.


L'Aula del Senato ha deciso lo stralcio dell'articolo 48 del disegno di legge comunitaria nel quale si attribuiva al governo una delega di attuazione della Direttiva 2009/52/CE.
La Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  del 30 giugno 2009 introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti. Nella delega si prevedeva un intervento del governo nel senso della possibilita' di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dei lavoratori extracomunitari che avessero denunciato alle autorita' competenti la loro posizione irregolare e la non applicazione delle sanzioni per i datori di lavoro che, autodenunciandosi, avessero regolarizzato i dipendenti stranieri irregolari. Nonostante il voto favorevole della maggioranza in commissione, il capogruppo del Popolo delle Libertà Maurizio Gasparri,  e' intervenuto in Aula annunciando  il voto contrario del gruppo all'articolo cosi' formulato specificando che ''riteniamo opportuno non varare l'articolo 48, ma legiferare su tutta la materia in termini generali''   .(...) Non ci sarà nessuna affrettata sanatoria per extracomunitari o lavoratori in nero. Abbiamo stralciato l'articolo 48 della legge comunitaria affinchè su questi aspetti si continui ad agire nel solco della legge Fini-Bossi, ingresso di quote limitate e regole specifiche per il lavoro stagionale e delle norme ulteriori introdotte a contrasto della clandestinità e per l'integrazione".(Fonti Repubblica, ASCA)



L'attuazione della direttiva sulle sanzioni contro il lavoro irregolare appare  fondamentale sia per combattere efficacemente il lavoro nero, sia per incentivare gli stranieri irregolari a denunciare: in particolare gli artt. 6 e 13 della direttiva prevedono il rilascio di permessi di soggiorno agli sfruttati in condizione di irregolarità di soggiorno, oltre che il recupero dei contributi evasi e delle retribuzioni non pagate mediante azioni sindacali, il che appare un ottimo disincentivo al ripetersi di tragedie piccole e grandi.(nota a cura di Paolo Bonetti)

Vedere :

L'art. 48 stralciato

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
 
Art. 48.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE)
    1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
    2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
        b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
        c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
        d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni di illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che, a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
        e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
        f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

Nessun commento:

Posta un commento