Flussi stagionali 2012, da oggi è attiva la procedura on-line per presentare le domande.
I datori di lavoro possono richiedere il nulla osta al lavoro per i lavoratori non comunitari residenti all’estero fino al prossimo 31 dicembre.
Dalle ore 8 di oggi, venerdì 20 aprile, è possibile inviare le domande relative al decreto flussi stagionali 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico predisposto dal Ministero dell’interno.
Fonte: immigrazioneoggi.it
È stato, infatti, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale n. 92 - Serie generale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2012 che definisce la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato italiano per l’anno 2012.
Il ‘tetto’ di 35.000 unità, ripartito tra regioni e province autonome con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
All’interno di questa quota sono anche compresi i lavoratori extracomunitari provenienti dai medesimi Paesi che abbiano già fatto ingresso come lavoratori stagionali in Italia per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro faccia richiesta di nulla osta pluriennale.
L’articolo 2 del DPCM 13.03.2012 prevede inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l’anno 2012, l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286. Le domande (mod. C-stag) per l’ingresso dei lavoratori stagionali e quelle (mod. BPS) per chi ha effettuato la formazione all’estero, possono essere presentate fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012.
Per la prima volta trovano inoltre applicazione le importanti novità introdotte dal decreto per le semplificazioni attraverso l’introduzione del comma 2 bis all’art. 24 del TU con il quale si afferma che la richiesta di nulla osta si deve intendere accolta se dopo 20 giorni lo Sportello unico non ha comunicato al datore di lavoro il proprio diniego e se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni “a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno”. Se il lavoratore si trova in queste condizioni, è possibile specificare nel mod C-stag i dati relativi all’autorizzazione rilasciata in precedenza. Trascorsi i 20 giorni senza comunicazione da parte dello Sportello unico, non è prevista l’emissione del nulla osta ma quando sul portale “verifica avanzamento domande online” la pratica sarà visualizzata nello stato di “richiesta di visto inoltrata” potrà essere richiesto direttamente il visto presso l’autorità consolare.
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