09/04/14

Permesso unico per soggiorno e lavoro

 Fonte: integrazionemigranti.gov.it 
 
Pubblicato sulla G.U. il d.lgs. che recepisce la direttiva europea 2011/98/UE
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014 il d.lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE.  
La direttiva europea 2011/98/UE, recepita con il decreto legislativo appena pubblicato, prevede l’introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti per i lavoratori stranieri che soggiornano regolarmente in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).
L’ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguente il decreto legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore.
 
Inserimento della dizione "permesso unico lavoro" su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività  lavorativa
 
Sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa verrà aggiunta la dicitura “perm. unico lavoro”. Nonostante consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, questa dicitura non verrà aggiunta: nei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, nei permessi rilasciati  per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo  e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.
 
Obbligo informativo
 
Il decreto, attraverso l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 4 bis del D.lgs. n. 286/98, prevede, in ottemperanza all’art. 9 lettera d) della direttiva, che lo straniero titolare del permesso unico sia informato dei diritti conferitegli dal permesso. Tali informazioni dovranno essere fornite nell'ambito del processo di stipula dell'accordo di integrazione.
 
Allungamento del termine massimo per il rilascio dei permessi di soggiorno
 
Le modifiche introdotte dal nuovo decreto prevedono una rideterminazione dei termini previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno (che passano da 20 a 60 giorni) e del nulla osta al lavoro (che passano da 40 a 60 giorni) ed una diversa procedura sulle modalità previste per la trattazione delle domande.
 
Abrogazione dell’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno in fase di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
 
L’art. 2 del d.lgs. n. 40/2014 prevede  l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U. (art. 13, comma 2 bis e art. 36-bis) che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del  rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (non viene abrogata però la norma legislativa che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso, cioè  l'art. 5-bis T.U.).
La norma sulla necessità del contratto di soggiorno in fase di rinnovo era stata già di fatto superata dall’art. 17 del D.L. 9.2.2012 n. 5 (“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 4.4.2012, n. 35) in base al quale nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro gli impegni relativi all’alloggio ed alle spese di rimpatrio sono assunti attraverso la compilazione degli appositi riquadri del modello Unificato-Lav di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per lavoro domestico, nella comunicazione all’INPS. Tali comunicazioni erano quindi già idonee a sostituire la stipula del contratto di soggiorno, come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro n. 8827 del 5.12.2011.
 
Abrogazione della norma che impediva l'assunzione di personale straniero nelle imprese del trasporto pubblico.
 
Viene infine espressamente prevista  l’abrogazione della  norma dell’ articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario e che era stata estesa anche al settore del trasposto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e  22 settembre 1960, n.1054.  Anche i cittadini stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia potranno quindi partecipare alle selezioni per l’assunzione di personale nel settore del trasporto pubblico locale.
 
 

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