Fonte: integrazionemigranti.gov.it
Pubblicato sulla G.U. il d.lgs. che recepisce la direttiva europea 2011/98/UE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014 il d.lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di
attuazione della direttiva 2011/98/UE.
La direttiva europea 2011/98/UE,
recepita con il decreto legislativo appena pubblicato, prevede
l’introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini
stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro,
nonché di godere di un insieme di diritti per i lavoratori stranieri che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro analoghi a quelli dei
lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione
(condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza
sociale, etc.).
L’ordinamento italiano era già in linea
con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguente il decreto
legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro
normativo già in vigore.
Inserimento della dizione "permesso unico lavoro" su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa
Sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività
lavorativa verrà aggiunta la dicitura “perm. unico lavoro”. Nonostante
consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, questa
dicitura non verrà aggiunta: nei permessi di soggiorno UE per lungo
soggiornanti, nei permessi rilasciati per motivi umanitari, per status
di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro
stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per
le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi
programmati.
Obbligo informativo
Il
decreto, attraverso l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 4 bis
del D.lgs. n. 286/98, prevede, in ottemperanza all’art. 9 lettera d)
della direttiva, che lo straniero titolare del permesso unico sia
informato dei diritti conferitegli dal permesso. Tali informazioni
dovranno essere fornite nell'ambito del processo di stipula dell'accordo
di integrazione.
Allungamento del termine massimo per il rilascio dei permessi di soggiorno
Le
modifiche introdotte dal nuovo decreto prevedono una rideterminazione
dei termini previsti dalla legge per il rilascio del permesso di
soggiorno (che passano da 20 a 60 giorni) e del nulla osta al lavoro
(che passano da 40 a 60 giorni) ed una diversa procedura sulle modalità
previste per la trattazione delle domande.
Abrogazione dell’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno in fase di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
L’art. 2 del d.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme
del regolamento di attuazione del T.U. (art. 13, comma 2 bis e art.
36-bis) che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento
del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (non viene abrogata
però la norma legislativa che prevede il contratto di soggiorno in sede
di primo rilascio del permesso, cioè l'art. 5-bis T.U.).
La norma sulla necessità del contratto di soggiorno in fase di
rinnovo era stata già di fatto superata dall’art. 17 del D.L. 9.2.2012
n. 5 (“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 4.4.2012, n. 35) in
base al quale nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
gli impegni relativi all’alloggio ed alle spese di rimpatrio sono
assunti attraverso la compilazione degli appositi riquadri del modello
Unificato-Lav di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per lavoro
domestico, nella comunicazione all’INPS. Tali comunicazioni erano quindi
già idonee a sostituire la stipula del contratto di soggiorno, come
chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro n. 8827 del 5.12.2011.
Abrogazione della norma che impediva l'assunzione di personale straniero nelle imprese del trasporto pubblico.
Viene infine espressamente prevista l’abrogazione della norma
dell’ articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana
per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario e che era
stata estesa anche al settore del trasposto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22
settembre 1960, n.1054. Anche i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia potranno quindi partecipare alle selezioni per
l’assunzione di personale nel settore del trasporto pubblico locale.
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