09/04/14

tratta di esseri umani recepimento direttiva 2011/36

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime

 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014
 
La direttiva,  recepita oltre il termine, era stata adottata dall’Unione Europea il 5 aprile del 2011, sostituendo la decisione quadro 2002/629GAI  e stabilisce norme minime a livello di Unione europea sia relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, sia per quanto riguarda le misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime.

Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI " entrerà in vigore il 28 marzo 2014.

L'ASGI aveva ritenuto opportuno formulare alcune osservazioni, trattandosi della disciplina relativa ad un fenomeno di particolare gravità che impone norme e procedure efficaci per contrastare e prevenire il crimine stesso e per garantire alle vittime adeguate misure di protezione, tutela e assistenza.
A fronte di previsioni adeguate e opportune quali quelle contenute nella direttiva è quanto mai necessario introdurre nell’ordinamento nazionale norme conformi ad esse e dunque garantire un completo recepimento della Direttiva europea.
Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo attuava soltanto una parte della direttiva 2011/36/UE, omettendo di recepire, quanto meno in modo adeguato e completo, svariate disposizioni, alcune delle quali di notevole importanza.

Le modifiche proposte dall'ASGI non sono state adeguatamente recepite e ci stiamo impegnando per la proposizione in altre sedi di  osservazioni per i provvedimenti che dovranno essere adottati successivamente : infatti il decreto legislativo prevede l'adozione di uno specifico provvedimento in materia di accertamento dell'età per i minori vittime di tratta (di cui all'art. 4 ) oltre alla definizione del «programma di emersione, assistenza e integrazione sociale»(di cui all'art. 8) , entrambi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del dlgs 24/2014 .
L’articolo 9 prevede, infine, l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.
In sede di prima applicazione il Piano dovrà essere approvato entro la fine di giugno.

In attesa di un documento piu' organico di commento che pubblicheremo a breve, segnaliamo  come rilevante la modifica all'art. 6 comma 2 quater per cui la domanda di indennizzo va proposta entro il termine decadenziale non più di 1 anno ma di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna .La vittima deve dimostrare di aver esperito in tale termine l'esecuzione civile e non aver ricevuto risarcimento dall'autore.


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