Permesso di soggiorno per studio: sì al rinnovo, anche se nell’anno solare non sono stati superati due esami.
Per il Consiglio di Stato il termine entro cui gli studenti universitari stranieri devono superare i due esami per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno non è riferito all’anno solare ma a quello accademico.
Con sentenza depositata la scorsa settimana, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Questura di Firenze che aveva impugnato la decisione del Tar della Toscana favorevole ad uno studente tunisino che si era visto rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per studio in quanto nel mese di novembre, alla scadenza del titolo, non aveva sostenuto nell’anno solare alcun esame.
Secondo i Giudici della VI sezione di Palazzo Spada se è vero che il regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione prevede che il permesso di soggiorno per studio possa essere rinnovato “agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”, in realtà la nozione di ‘anno di corso’ non è riferita all’anno solare, bensì alla diversa articolazione dei cicli di studio universitari aventi periodicità annuale.
Di conseguenza, anche se al momento della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno (avvenuta nella vicenda in causa nel mese di novembre) lo studente non aveva sostenuto alcun esame, la Questura avrebbe dovuto tenere conto del regolamento didattico della Facoltà di Architettura che fissa la conclusione delle sessioni ordinarie di esame a fine mese di aprile dell’anno successivo. Infatti - precisa il Consiglio di Stato - la corretta applicazione del quadro normativo (art. 46, d.P.R. 394) comportava che la Questura avrebbe potuto rilevare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno non già al termine dell’anno solare, bensì (trattandosi di richiesta di rinnovo per motivi connessi alla frequenza di un corso universitario) solo alla fine dell’anno accademico di riferimento (aprile dell’anno successivo).
Pesanti le conseguenze per l’Amministrazione che è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in 3mila euro oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
aggiornamento manuale e quadro della normativa
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8 anni fa
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