Una circolare congiunta dei Ministeri Interno-Lavoro chiarisce le
procedure ordinarie riguardanti i sistemi di protezione dei minori
stranieri non accompagnati dopo la chiusura dell’emergenza Nord Africa.
La
circolare fornisce anche informazioni sull’istituzione, la dotazione e
le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati del 2012.
Una circolare
congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 24 aprile 2013 per indicare alcune importanti
procedure sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
arrivati con il programma Emergenza Nord Africa.
La circolare, pubblicata nel Portale per l’integrazione, evidenzia che:
- la competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati,
così come definiti dall’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999, il
quale prevede che per minore straniero non accompagnato s’intende “il
minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione
europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento
italiano”;
- la procedura ordinaria relativa ai sistemi di protezione dei minori
stranieri non accompagnati, prevede, ai sensi della normativa vigente,
che nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato
venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli
incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che
svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il
collocamento del minore in luogo sicuro.
Il collocamento del minore in una struttura di accoglienza
autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei
servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e
la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.
La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione non è competente per il collocamento dei minori, né per la
copertura dei relativi oneri di accoglienza.
- Tutti i soggetti indicati nell’art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999
sono tenuti a dare immediata notizia alla Direzione generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione dell’ingresso e
della presenza sul territorio nazionale dei minori stranieri non
accompagnati. Tali segnalazioni risultano fondamentali per consentire il
censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul
territorio nazionale.
La circolare fornisce anche informazioni sull’istituzione, la dotazione e
le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati – anno 2012.
Infine, relativamente ai minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo,rientranti nella competenza del Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione del Ministero dell’interno, quest’ultimo ha destinato
la somma di € 5.000.000,00 per i rimborsi che gli enti locali possono
richiedere alle Prefetture competenti delle spese sostenute per
l’accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo.
La circolare chiarisce le modalità con cui possono essere richiesti tali
rimborsi, ricordando che possono essere rimborsate solo le spese
sostenute dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino
all’inserimento nelle strutture dello Sprar.
aggiornamento manuale e quadro della normativa
-
Cari amici,
alla pagina
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html troverete
un quadro aggiornato della norma...
8 anni fa
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