01/05/13

Una circolare congiunta dei Ministeri Interno-Lavoro chiarisce le procedure ordinarie riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati dopo la chiusura dell’emergenza Nord Africa.
La circolare fornisce anche informazioni sull’istituzione, la dotazione e le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati del 2012.


Una circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2013 per indicare alcune importanti procedure sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati arrivati con il programma Emergenza Nord Africa.
La circolare, pubblicata nel Portale per l’integrazione, evidenzia che:

- la competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, così come definiti dall’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999, il quale prevede che per minore straniero non accompagnato s’intende “il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”;
- la procedura ordinaria relativa ai sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati, prevede, ai sensi della normativa vigente, che nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro.
Il collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.
La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non è competente per il collocamento dei minori, né per la copertura dei relativi oneri di accoglienza.
- Tutti i soggetti indicati nell’art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999 sono tenuti a dare immediata notizia alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione dell’ingresso e della presenza sul territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Tali segnalazioni risultano fondamentali per consentire il censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
La circolare fornisce anche informazioni sull’istituzione, la dotazione e le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – anno 2012.
Infine, relativamente ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo,rientranti nella competenza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, quest’ultimo ha destinato la somma di € 5.000.000,00 per i rimborsi che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti delle spese sostenute per l’accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo. La circolare chiarisce le modalità con cui possono essere richiesti tali rimborsi, ricordando che possono essere rimborsate solo le spese sostenute dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all’inserimento nelle strutture dello Sprar.

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