08/02/12

visti di ingresso per studio 2011/2012

Il Ministero degli Affari esteri, di concerto con il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, il Decreto 9 gennaio 2012 con la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.

Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

DECRETO 9 gennaio 2012

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.

(12A00811)







IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI





di concerto con





IL MINISTRO DELL'INTERNO





ed





IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di accesso

degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la

fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto

con i Ministri dell'interno e dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi

di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione

universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'art. 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico,

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,

n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalita' per

l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti

all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante

«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in

applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre

2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5;

Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita' statali

e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi

valore legale e dalle Istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di

titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi

universitari per l'anno accademico 2011-2012;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;



Decreta:



Art. 1



Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore

di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso

e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso

ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali

autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed

in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica

musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al

rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana.

Roma, 9 gennaio 2012



Il Ministro degli affari esteri

Terzi di Sant'Agata





Il Ministro dell'interno

Cancellieri





Il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Profumo

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