D. Lgs. n. 109/2012: attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione 2012
A partire dalle ore 8 di sabato 15 settembre 2012 sarà possibile compilare telematicamente i moduli atti a dichiarare l'emersione dal lavoro irregolare di lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro.
Il portale del Ministero dell'interno ha modificato la sua home page per rendere accessibile direttamente le pagine dedicate alla cd Regolarizzazione che avviene sulla base del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare entrato in vigore lo scorso 9 agosto.
Sul sito il Ministero ha attivato un Help Desk per le domande sull'emersione e ha diffuso delle slides informative sulla procedura.
Con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 7 luglio 2012 n. 5638 è stato reso noto che i Comuni sono abilitatiall’espletamento della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini stranieri.
Con circolare del Ministero dell'Interno del 12 settembre 2012 il Ministero ha dichiarato che la procedura di regolarizzazione puo' essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno che non autorizzava al lavoro o presenti regolarmente con autorizzazioni temporalmente limitate(es. art. 31 T.U. Immigrazione). Non e' stato, tuttavia, fornita altra informazione maggiormente chiarificatrice.
DOCUMENTAZIONE
Norme e circolari applicative
Direttiva 2009/52/CE
Che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Decreto interministeriale approvato il 29 agosto 2012 In attesa di pubblicazione, versione non ufficiale
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Ministero dell’Interno - Circolare del 31 luglio 2012 n. 5090
Ministero dell’Interno - Circolare del 27 luglio 2012 n. 6410
Ministero dell’Interno - Circolare del 27 luglio 2012 n. 6410
Documenti ASGI
La nuova emersione dei lavoratori immigrati: così gli stranieri “aiutano” lo Stato italiano a risanare la finanza pubblica, ma non hanno diritto ad una effettiva regolarizzazione
ASGI delinea una serie di punti critici relativi alla procedura di regolarizzazione prevista a partire dal 15 settembre 2012.
Altri riferimenti utili
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Cosa prevede il nuovo quadro giuridico
La previsione della regolarizzazione dei lavoratori stranieri impiegati irregolarmente, indicata nell'art. 5, viene presentata come una disposizione provvisoria che possa permettere ai datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri non regolarmente di ravvedersi entro il termine previsto per non incorrere alle sanzioni che vengono previste dal D.lgs.
Il testo del d. lgs. prevede, infatti, modifiche agli artt. 22 e 24 del d. lgs. n. 286 recante il T.U. delle leggi sull'immigrazione relativamente alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno che introducono una circostanza aggravante in relazione alla fattispecie penale dell’impiego di manodopera straniera priva del necessario titolo di soggiorno da parte di un datore di lavoro, nel caso in cui i lavoratori stranieri siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603-bis terzo comma del codice penale.
Ulteriormente, viene introdotto l’art. 22-quater del T.U. immigrazione con conseguente possibilità per il lavoratore straniero in soggiorno irregolare e sottoposto a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, su proposta o previo parere favorevole del Pubblico Ministero, qualora denunci fondatamente il datore di lavoro e cooperi fattivamente nel procedimento penale. La durata del permesso di soggiorno viene prevista in sei mesi, rinnovabile per 1 anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, senza che vengano specificate condizioni per l’eventuale rinnovo o conversione del permesso di soggiorno al termine del procedimento.
La regolarizzazione
Per quanto concerne le disposizioni relative all’emersione (regolarizzazione) dei lavoratori irregolarmente occupati, tre sono i presupposti previsti dal decreto legislativo.
a) Il datore di lavoro che richiede l’emersione del lavoratore straniero irregolare deve occupare irregolarmente alla proprie dipendenze lo straniero da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del D.lgs e continuare ad occuparlo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, che dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre;
b) Il lavoratore straniero deve essere presente in Italia – in modo ininterrotto - almeno dal 31.12.2011 o da data precedente;
c) La presenza in Italia deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici
Saranno ammesse solo le richieste di emersione relative a rapporti lavorativi a tempo pieno, salvo per il lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, per il quale saranno ammessi anche rapporti lavorativi per almeno 20 ore settimanali.
Vengono esclusi dalla possibilità di richiedere la procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento della prostituzione o di minori, intermediazione illecita di lavoratori, reati di utilizzo di manodopera immigrata irregolare, così come i datori di lavoro che in occasione di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri o di emersione non hanno poi provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e all’effettiva assunzione del lavoratore straniero. La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sara' definita col decreto del Ministro dell'Interno).
Il datore di lavoro che richiede l’emersione del lavoratore straniero in condizioni di irregolarità è tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro per ciascun lavoratore. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori stranieri) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno).
Per quanto attiene ai lavoratori stranieri, la regolarizzazione non viene ammessa per:
a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;
b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;
c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. .Ne consegue che in caso di condanna per uno di tale reati, viene escluso ogni automatismo, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 171 dd. 2 luglio 2012, ma residua un potere discrezionale in capo all’autorità amministrativa di cui teoricamente si dovrebbe dar conto nella motivazione dell’eventuale provvedimento d’inammissibilità .
In base allo stesso d. lgs. nei prossimi giorni saranno emanati norme attuative del decreto legislativo, tra le quali:
1) entro il 29 agosto il D.M. contenente gli elementi necessari alla presentazione delle dichiarazioni di emersione e alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi;
2) entro il 9 ottobre il Decreto interministeriale con le modalità e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE
(diritto dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di ottenere prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione relativa al loro rimpatrio, adeguate informazioni circa il loro di diritto a presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, per ottenere l’esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata; ovvero di richiedere all’autorità competente di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate
(diritto dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di ottenere prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione relativa al loro rimpatrio, adeguate informazioni circa il loro di diritto a presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, per ottenere l’esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata; ovvero di richiedere all’autorità competente di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate
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