Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2013 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2013 con cui è stato determinato il contingente per l’anno 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
In particolare il decreto fissa in 5.000 unità le quote di ingresso
per svolgere in Italia tirociniformativi e destina altre 5.000 quote
agli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per svolgere corsi
di formazione professionali di durata non superiore a 24 mesi
organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite in patria.
Scarica il decreto:
Le quote relative agli ingressi per tirocinio sono ripartite a livello regionale, come da prospetto allegato al decreto.
Il decreto fa riferimento a due diverse tipologie di ingresso:
- Ingressi per svolgere un tirocinio o stages formativo e di orientamento,
ovvero una breve esperienza di lavoro presso aziende o enti pubblici
allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro.
Per
quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la
possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un
periodo di stage rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori
delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del Testo Unico
sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n.
394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in
Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma
occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione
che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del
Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate
dal decreto appena pubblicato . Alla domanda di visto va allegato il
progetto di tirocinio, il quale deve essere prima debitamente vistato
dall’autorità competente ai sensi dell’ordinamento della Regione nel cui
territorio si svolgerà il tirocinio. Tale progetto contiene una serie
di indicazioni tra cui, in particolare, le modalità di svolgimento del
tirocinio, la durata dello stesso, nonché l’impegno di fornire al
tirocinante idoneo vitto ed alloggio.
- Ingressi per frequentare un corso di formazione professionale avente
i requisiti previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di
attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e
successive modifiche), ovvero corsi della durata massima di 24 mesi,
finalizzati al riconoscimento di una qualifica professionale o alla
certificazione di competenze acquisite. Si tratta di corsi organizzati
da enti accreditati, ovvero enti che hanno ottenuto da parte della
Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di
formazione finanziate con risorse pubbliche. Non rientrano tra i
suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento
di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati
dalle Università per singole attività formative, né i corsi di lingua
italiana presso le Università per stranieri di Perugia, Siena e di
Reggio Calabria “Dante Alighieri”. In tal caso viene rilasciato un visto
di ingresso per studio/università.
L’ingresso in Italia per lo svolgimento di un corso di formazione
professionale è possibile solo una volta ottenuto il visto di ingresso
per studio/formazione. La domanda di visto va presentata
dall'interessato, di regola personalmente, alla sezione visti
dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il suo luogo
di residenza. La domanda va presentata per iscritto, sull’apposito
modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare,
compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dalla documentazione
indicata nel database visti del Ministero degli Affari Esteri. Tra la
documentazione da allegare vi è il certificato di iscrizione o
pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di
specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente
italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata
del corso.
Il
primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un
corso di formazione professionale è, quindi, quello di individuare il
corso cui partecipare, verificando che abbia i requisiti previsti dalla
legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24
mesi). Di norma l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando
di partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli del
corso (requisiti di ammissione, documenti necessari per l'iscrizione,
durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di
frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di
regola sono disponibili presso gli Assessorati alla Formazione
Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del
lavoro. Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al
corso lo straniero potrà inoltrare domanda per richiedere il visto di
ingresso.
La
programmazione appena adottata sarà l’ultima programmazione annuale. La
legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha, infatti, modificato la procedura per
la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio,
trasformandola da annuale a triennale. Ogni tre anni, pertanto, entro il
30 giugno dovrà essere fissato un contingente per tali ingressi.
(4 settembre 2013)
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