Adozione internazionale: chi chiede di adottare un minore straniero non può indicare il colore della pelle.
Per la Corte di Cassazione, la pregiudiziale degli aspiranti genitori sulle caratteristiche somatiche e sull’etnia è contro la legge e deve indurre il Tribunale per i minorenni a dubitare della loro idoneità all’adozione internazionale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito di un ricorso promosso dall’Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini, hanno depositato il 1 giugno una sentenza con la quale viene enunciato un principio di diritto che dovrà orientare i Tribunali per i minorenni nel pronunciare il decreto di idoneità all’ adozione internazionale.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un decreto del Tribunale per i minorenni di Catania nella cui motivazione si fa riferimento alla dichiarazione degli aspiranti genitori di non essere disponibili ad accogliere “minori di pelle scura o diversa da quella tipica europea” e nel dispositivo si dichiarano i coniugi “idonei all’adozione fino a due minori di nazionalità straniera che presentino le caratteristiche risultanti dalla motivazione”.
La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la sentenza è pronunciata nell’interesse della legge per affermare un principio di diritto, ha ricordato che il bisogno di genitorialità dal quale nasce l’iniziativa del rapporto adottivo “deve coniugarsi con l’accettazione della identità e della diversità del minore nell’ottica del perseguimento dei diritti fondamentali di questo”.
A tale fine il Tribunale per i minorenni deve valutare i requisiti degli aspiranti genitori oltre alle caratteristiche dei bambini. Poi, il migliore “abbinamento” possibile sarà effettuato dall’ente autorizzato allo svolgimento delle pratiche di adozione e dal tribunale straniero.
Secondo le Sezione Unite, però, in questo contesto non può trovare spazio l’accoglimento di domande basate su particolari riferimenti alle caratteristiche somatiche o alla provenienza etnica dell’adottando. Diversamente, verrebbe ammessa una lesione del principio generale di non?discriminazione. Ovviamente – fa notare la Corte – nulla vieta ai richiedenti l’adozione di orientarsi verso un Paese di provenienza piuttosto che un altro; ma ove l’eventuale selezione del minore da accogliere venga manifestata davanti ad un Tribunale, il giudice non può recepire istanze selettive. Non solo, questa manifestazione dovrebbe indurre il Tribunale per i minorenni a valutare meglio l’idoneità dei richiedenti, evidentemente compromessa dalla disponibilità all’adozione subordinata a determinati requisiti genetici. Ciò, infatti, “evidenza l’inadeguatezza degli aspiranti genitori rispetto alle problematiche che comporta l’adozione di un minore straniero”.
aggiornamento manuale e quadro della normativa
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Cari amici,
alla pagina
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html troverete
un quadro aggiornato della norma...
8 anni fa
Attenzione, la norma dice cose giuste ma rischia di fare danni in una materia molto delicata.
RispondiEliminaSi rischia cioè che le ansie/paure (e i pregiudizi) dei così detti genitori razzisti, rimangano nascoste e non dichiarata (per paura di essere esclusi come non idonei) impedendo così agli psicologi e assistenti sociali dei GIL e delle associazioni internazionali, di poter lavorare sopra queste paure per cambiarle.
Ciao
grazie del contributo
RispondiEliminaa presto