Adozione internazionale: chi chiede di adottare un minore straniero non può indicare il colore della pelle.
Per la Corte di Cassazione, la pregiudiziale degli aspiranti genitori sulle caratteristiche somatiche e sull’etnia è contro la legge e deve indurre il Tribunale per i minorenni a dubitare della loro idoneità all’adozione internazionale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito di un ricorso promosso dall’Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini, hanno depositato il 1 giugno una sentenza con la quale viene enunciato un principio di diritto che dovrà orientare i Tribunali per i minorenni nel pronunciare il decreto di idoneità all’ adozione internazionale.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un decreto del Tribunale per i minorenni di Catania nella cui motivazione si fa riferimento alla dichiarazione degli aspiranti genitori di non essere disponibili ad accogliere “minori di pelle scura o diversa da quella tipica europea” e nel dispositivo si dichiarano i coniugi “idonei all’adozione fino a due minori di nazionalità straniera che presentino le caratteristiche risultanti dalla motivazione”.
La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la sentenza è pronunciata nell’interesse della legge per affermare un principio di diritto, ha ricordato che il bisogno di genitorialità dal quale nasce l’iniziativa del rapporto adottivo “deve coniugarsi con l’accettazione della identità e della diversità del minore nell’ottica del perseguimento dei diritti fondamentali di questo”.
A tale fine il Tribunale per i minorenni deve valutare i requisiti degli aspiranti genitori oltre alle caratteristiche dei bambini. Poi, il migliore “abbinamento” possibile sarà effettuato dall’ente autorizzato allo svolgimento delle pratiche di adozione e dal tribunale straniero.
Secondo le Sezione Unite, però, in questo contesto non può trovare spazio l’accoglimento di domande basate su particolari riferimenti alle caratteristiche somatiche o alla provenienza etnica dell’adottando. Diversamente, verrebbe ammessa una lesione del principio generale di non?discriminazione. Ovviamente – fa notare la Corte – nulla vieta ai richiedenti l’adozione di orientarsi verso un Paese di provenienza piuttosto che un altro; ma ove l’eventuale selezione del minore da accogliere venga manifestata davanti ad un Tribunale, il giudice non può recepire istanze selettive. Non solo, questa manifestazione dovrebbe indurre il Tribunale per i minorenni a valutare meglio l’idoneità dei richiedenti, evidentemente compromessa dalla disponibilità all’adozione subordinata a determinati requisiti genetici. Ciò, infatti, “evidenza l’inadeguatezza degli aspiranti genitori rispetto alle problematiche che comporta l’adozione di un minore straniero”.
aggiornamento manuale e quadro della normativa
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Cari amici,
alla pagina
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html troverete
un quadro aggiornato della norma...
10 anni fa

Attenzione, la norma dice cose giuste ma rischia di fare danni in una materia molto delicata.
RispondiEliminaSi rischia cioè che le ansie/paure (e i pregiudizi) dei così detti genitori razzisti, rimangano nascoste e non dichiarata (per paura di essere esclusi come non idonei) impedendo così agli psicologi e assistenti sociali dei GIL e delle associazioni internazionali, di poter lavorare sopra queste paure per cambiarle.
Ciao
grazie del contributo
RispondiEliminaa presto