Immigrazione, approvato l’accordo di integrazione tra straniero e Stato
Fonte: interno.it
È stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Roberto Maroni e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, il decreto presidenziale che disciplina l’'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato’. Maroni: «Innovazione molto rilevante sul tema della gestione dei flussi dei cittadini stranieri».
Lo strumento prevede per lo straniero un percorso formativo di due anni per l’acquisizione della conoscenza di base della lingua italiana, dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia. Accettando l'accordo, inoltre, lo straniero è obbligato a rispettare i principi della Carta dei valori istituita con decreto del ministro dell'Interno nel 2007.
«Il Governo - ha spiegato Maroni in conferenza stampa - sostiene tutti gli oneri di questo vero e proprio processo di integrazione». Per questo, lo straniero «deve partecipare a tutta una serie di attività che sono riconosciute attraverso il sistema dei crediti».
Sedici sono i crediti iniziali. Possono essere incrementati attraverso l'acquisizione percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al Ssn, stipula di un contratto d'affitto o di acquisto di un immobile, volontariato. Ma possono essere anche decurtati, ad esempio, a causa di una condanna penale anche non definitiva, se sottoposto a misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari.
Se, a un mese dal termine del biennio, sono stati raggiunti i 30 crediti, l'accordo viene considerato adempiuto. Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l'accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti. Infine, se sono pari o inferiori a zero, scatta l'espulsione.
La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno.
Sono esonerati quelli che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
L’Accordo, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato introdotto con la legge 94 del 2009.
aggiornamento manuale e quadro della normativa
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8 anni fa
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