Il Consiglio dei ministri ha disposto funerali solenni per le vittime del naufragio di Lampedusa. Costituito presso il ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2013 per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell’immigrazione
Il
Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 ottobre, ha preso l'impegno
di onorare le vittime del naufragio di migranti al largo delle coste
dell’isola di Lampedusa con funerali solenni.
Il Consiglio ha quindi adottato misure per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell’immigrazione, disponendo la costituzione di un Fondo presso il ministero dell’Interno con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2013.
Fonte: interno.it
Il Consiglio ha quindi adottato misure per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell’immigrazione, disponendo la costituzione di un Fondo presso il ministero dell’Interno con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2013.
Fonte: interno.it
Il governo ha inoltre incrementato di 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (il fondo è stato istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quinto periodo).
I complessivi 210 milioni di euro a copertura dei provvedimenti provengono per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri; per 70 milioni di euro dalle entrate dell’INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati; per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura».
Il Consiglio ha anche approvato, su proposta del ministro per gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi, e del ministro dell’Interno Angelino Alfano,
uno schema di decreto legislativo che si pone l’obiettivo di favorire
l’integrazione dei titolari di protezione internazionale (rifugiati e
titolari di protezione sussidiaria), consentendo il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alle
medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, anche ai
rifugiati che ad oggi ne sono esclusi.
Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per il parere prescritto.
Nel decreto legislativo viene inoltre previsto che:
- i titolari di protezione internazionale con permesso di 'lungo-soggiorno' potranno stabilirsi, a determinate condizioni (ad esempio, per motivi di lavoro), in un secondo Stato membro;
- per favorire l’integrazione del titolare di protezione internazionale, oltre ad attribuirgli uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo, si prevede che questo può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale;
- viene eliminata, per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale ed i loro familiari, l’onere di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo e non ci sarà più l’obbligo di superare un test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per il parere prescritto.
Nel decreto legislativo viene inoltre previsto che:
- i titolari di protezione internazionale con permesso di 'lungo-soggiorno' potranno stabilirsi, a determinate condizioni (ad esempio, per motivi di lavoro), in un secondo Stato membro;
- per favorire l’integrazione del titolare di protezione internazionale, oltre ad attribuirgli uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo, si prevede che questo può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale;
- viene eliminata, per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale ed i loro familiari, l’onere di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo e non ci sarà più l’obbligo di superare un test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
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