14/12/11

carta blu in arrivo

Immigrati altamente qualificati e contrasto del lavoro nero: il Senato approva definitivamente la legge comunitaria 2010 che darà attuazione alle direttive europee 2009/50 e 52 già scadute.

Fonte: immigrazioneoggi.it


Entro tre mesi il Governo dovrà adottare i decreti legislativi per attuare le direttive che prevedono la “Carta blu”e le sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini non Ue irregolari.





Il Senato ha definitivamente approvato la legge comunitaria 2010. Con l’art. 21 il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2009/50/CE del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Per entrambe le direttive il termine di recepimento è scaduto: il 19 giugno 2011 la prima ed il 20 luglio la seconda. Meglio tardi che mai!

Scopo della direttiva “Carta blu” è aumentare la capacità dell’Unione europea di attrarre cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati: facilitare l’ammissione dei cittadini in questione, armonizzando le condizioni del loro ingresso e soggiorno nell’Unione europea; semplificare le procedure di ammissione; migliorare lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati membri. La direttiva si applica a cittadini di Paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per più di tre mesi, nonché ai loro familiari. Per essere ammesso, il candidato dovrà presentare: un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante con uno stipendio il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato (gli Stati membri possono abbassare la soglia salariale a 1,2 volte, per talune professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di Paesi terzi); un documento di viaggio valido e un permesso di soggiorno valido o un visto a lungo termine; la prova che beneficia di un’assicurazione contro le malattie; per le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e per le professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori. Spetta agli Stati determinare il numero di cittadini provenienti da Paesi terzi che possono essere ammessi, come pure se la domanda di Carta Blu Ue debba essere presentata dal cittadino del Paese terzo e/o dal suo datore di lavoro. Se il candidato soddisfa queste condizioni e le autorità nazionali decidono di ammetterlo, egli riceve una Carta Blu Ue valida per un periodo che va da 1 a 4 anni. La domanda di Carta Blu Ue potrà essere respinta se lo Stato decide, alla luce della situazione del mercato del lavoro, di accordare la preferenza ai cittadini dell’Unione europea oppure ai cittadini di Paesi terzi già lungo residenti nell’Ue. La domanda potrà essere respinta in ragione delle quote di ammissione stabilite dallo Stato membro, o di politiche di assunzioni etiche o se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale. La Carta Blu Ue potrà essere revocata qualora il titolare non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale o se il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta Blu Ue. Dopo due anni di lavoro regolare i titolari della Carta blu potranno ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a qualsiasi lavoro altamente qualificato. Dopo 18 mesi di residenza legale potranno spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (fatti salvi i limiti fissati dalle autorità di tale Stato per quanto riguarda il numero di cittadini che possono essere ammessi).

La seconda direttiva sul contrasto del lavoro irregolare degli stranieri non Ue dovrà prevedere, oltre quanto già contemplano le norme del testo unico immigrazione:

Obblighi dei datori di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a: chiedere ai cittadini di Paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o un’altra autorizzazione di soggiorno prima di assumere l’impiego; conservare copia dei permessi di soggiorno, almeno per la durata dell’impiego, ai fini di un’eventuale ispezione delle autorità nazionali; dichiarare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, l’impiego di un cittadino di un Paese terzo.

Laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l’impiego sia a fini privati, gli Stati membri possono prevedere una procedura semplificata di notifica. Gli Stati membri possono prevedere che la notifica non sia richiesta qualora al lavoratore non comunitario sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo.

Quanto alle sanzioni, il Governo dovrà prevedere sanzioni finanziarie relativamente ad ogni cittadino di un Paese terzo impiegato illegalmente; il pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente. Sanzioni finanziarie ridotte sono previste nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino straniero irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

È previsto inoltre che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento degli arretrati, ad esempio della retribuzione arretrata, inclusi i costi derivanti dal suo trasferimento al Paese di origine del lavoratore, nonché dei contributi previdenziali. Ai fini del calcolo degli arretrati, gli Stati membri presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi salvo prova contraria. Dovrà essere garantita la possibilità di presentare domanda di pagamento di tutte le retribuzioni arretrate da parte del loro datore di lavoro ed i lavoratori dovranno essere informati circa i loro diritti prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio. La direttiva prevede infine a carico dei datori di lavoro l’esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, compresi i fondi dell’Unione europea, per un periodo fino a cinque anni; l’esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni; il recupero di prestazioni concesse al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale; la chiusura temporanea o permanente dello stabilimento.

Sul fronte delle garanzie a favore dei lavoratori irregolari, il decreto legislativo di attuazione della direttiva dovrà stabilire norme per consentire ai lavoratori di sporgere denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi designati. Coloro che hanno lavorato in condizioni di particolare sfruttamento potranno ricevere, caso per caso, permessi di soggiorno per la durata dei relativi procedimenti nazionali.

Nessun commento:

Posta un commento