14/12/11

visti di ingresso D.M. 11 maggio 2011

Visti d’ingresso: pubblicato in GU il decreto 11 maggio 2011. Tra le novità, i nuovi visti per ricerca e volontariato e le agevolazioni per i parenti di cittadini italiani ed Ue.


In base al nuovo decreto la richiesta di visto turistico, avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell’Ue residente in Italia in favore di parenti entro il II grado, non sarà più subordinata alla valutazione del rischio di immigrazione illegale.

Approvato l’11 maggio 2011, è arrivato in Gazzetta ufficiale dopo sette mesi. È il decreto visti con il quale sono definite le tipologie dei visti d’ingresso ed i requisiti per il loro ottenimento. Il decreto sostituisce il precedente provvedimento del 12 luglio 2000.

Tra le principali novità, le due nuove categorie di visto per ricerca e volontariato e l’unificazione delle due precedenti tipologie (familiare al seguito e ricongiungimento familiare) nel visto per motivi di famiglia.

Modifiche anche per i minori: in base all’art. 3 il loro ingresso sarà subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio sarà fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. Per l'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, il visto sarà subordinato all'autorizzazione del Comitato per i minori stranieri.

Di particolare interesse anche la nuova disciplina del visto per motivi di turismo nella parte relativa ai parenti stranieri di cittadini italiani o dell’Ue residenti in Italia. Il decreto, dopo l’elencazione dei requisiti per l’ottenimento del visto turistico (adeguati mezzi finanziari di sostentamento; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio; disponibilità di un alloggio, quali la prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia; assicurazione sanitaria), stabilisce che in presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado in possesso dei requisiti sopra indicati, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all'art. 4 del decreto. Ciò significa che, contrariamente a quanto finora avvenuto, in questi casi le rappresentanze non potranno più giustificare il rifiuto del visto eccependo “un rischio di immigrazione illegale” né l’assenza di garanzia sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto.

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