22/03/12

Decreto flussi stagionali 2012: 35.000 quote disponibili

Decreto flussi stagionali 2012: disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande

L'inoltro telematico delle domande sarà possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13.03.2012. La procedura riguarda l'ingresso in Italia di lavoratori stagionali nella misura massima di 35.000 unità

Dal 21 marzo 2012 è possibile compilare le domande relative al decreto flussi stagionali 2012. L'inoltro telematico delle domande sarà possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 sino alle ore 24 del 31 dicembre 2012. Sui siti internet del ministero dell'interno (www.interno.it) e del ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I datori di lavoro possono presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all'estero fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012 utilizzando il servizio di inoltro telematico all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp

Il ‘tetto’ di 35.000 unità, da ripartire tra regioni e province autonome con successivo provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

L'articolo 2 del DPCM 13.03.2012 prevede inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286.


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