Fonte: interno.it
È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali
L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.
Con questa nuova disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.
Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.
Il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero, è in vigore dal
10 marzo 2012. Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno
Annamaria Cancellieri e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione
Andrea Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le
linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni
che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di
un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).
A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Per garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento di questi obiettivi, è disponibile on line su www.interno.it una brochure informativa, il modello ed il testo dell'accordo tradotti nelle lingue più diffuse tra i cittadini immigrati
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