09/03/12

l'accordo di integrazione, spiegato da Sergio Briguglio


Cari amici,
sabato prossimo entrera' in vigore il regolamento sull'accordo di integrazione (DPR 179/2011).

Potete trovare il testo del regolamento e i suoi allegati alle pagine seguenti

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr-179-2011.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

Un sommario del regolamento e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html


Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-2-3-2012.pdf, troverete la circolare congiunta del Ministro dell'interno e del Ministro per l'integrazione, contenente le linee d'indirizzo per l'applicazione dello stesso regolamento.

Nella circolare, i ministri colmano una lacuna del regolamento, richiamando la norma di legge che salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Per queste categorie, saggiamente, i ministri competenti invitano le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo. Vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso.

La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse. Resta per me un mistero come si possa acquisire una conoscenza, sia pure approssimativa, del funzionamento della nostra societa' in un corso di cinque ore di lezioni preregistrate (senza cioe' - se capisco bene - alcuna interazione con un docente). Molto piu' seria la questione dell'apprendimento della lingua: sono stati stanziati fondi imponenti per la realizzazione di corsi di italiano; speriamo diano un contributo serio all'integrazione degli immigrati, a prescindere dall'attuazione dell'inutile accordo di integrazione.

Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-5-3-2012.pdf, infine, troverete la circolare del Ministero dell'interno 5/3/2012, che fornisce ulteriori indicazioni operative.

Si chiarisce come lo straniero debba recarsi presso lo Sportello unico per sottoscrivere l'accordo (o in questura, nei casi in cui la richiesta del permesso debba essere presentata direttamente li'; es.: permesso per asilo, integrazione minore, minore eta', motivi familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari, apolidia).

Ringrazio Luci Zuvela che mi ha inviato le circolari.

Cordiali saluti

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