10/05/10

piano d'azione UE per minori stranieri

Ue: dalla Commissione un piano di azione per l’accoglienza dei minori stranieri in dieci punti. 

Secondo Bruxelles deve prevalere il “migliore interesse per i minori”: rimpatrio consentito solo se è possibile trovare la famiglia di origine e limite massimo di sei mesi per decidere sulla richiesta di asilo.


Prevenzione della tratta e della migrazione a rischio, accoglienza e garanzie procedurali nei paesi membri, ricerca di soluzioni durature: sono le tre linee guida del piano d'azione Ue per la protezione dei minori stranieri non accompagnati adottato ieri, 6 maggio, dalla Commissione europea.
Secondo dati Eurostat, nel 2009 sono stati 10.960 i minori non accompagnati che hanno presentato domanda di asilo in 22 paesi membri (escludendo la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Francia, la Polonia e la Romania), con un aumento del 13% rispetto alle 9.695 domande inoltrate nel 2008. I giovani immigrati che arrivano soli in Ue fuggono da guerre e conflitti, povertà e catastrofi naturali, discriminazioni e persecuzioni. Altri sono vittime della tratta di esseri umani. A spingerli spesso sono le famiglie stesse che sperano per loro in una vita migliore o che siano d'aiuto una volta rientrati in patria.

Il nuovo piano comune della Commissione prevede che gli Stati europei, nell'arco di un periodo di sei mesi, provvedano a rintracciare le famiglie dei minori che arrivano nell'Unione e seguano il loro reinserimento nel paese di origine o trovino soluzioni alternative, se ciò è nell'interesse superiore del minore, riconoscendo eventualmente la protezione internazionale o realizzando programmi di reinsediamento nell'Ue.

Il piano si basa su 10 principi:

1. il minore deve essere anzitutto e soprattutto considerato tale. L'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione preminente per ogni atto concernente i minori non accompagnati;
2. il minore deve essere trattato conformemente alle norme e ai principi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
3. bisogna compiere ogni possibile sforzo per creare un contesto che consenta al minore di crescere nel suo paese di origine con buone prospettive di sviluppo personale e di vita dignitosa;
4. il minore va protetto dai trafficanti di esseri umani e dai gruppi criminali, come pure da altre forme di violenza e sfruttamento;
5. non bisogna risparmiare sforzi per rintracciare la famiglia del minore ai fini di un ricongiungimento, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore stesso;
6. dacché il minore non accompagnato è individuato alla frontiera esterna o in uno Stato membro, fino a quando non si trovi una soluzione duratura, devono applicarsi misure di accoglienza e garanzie procedurali specifiche. È essenziale nominare un tutore o un rappresentante legale;
7. la decisione sul futuro di ciascun minore va presa quanto più rapidamente, preferibilmente entro sei mesi;
8. il minore non accompagnato dovrebbe essere sempre accolto in strutture adeguate e trattato in modo del tutto compatibile con il suo interesse superiore. Il trattenimento, pur giustificato in casi eccezionali, deve costituire l'ultima risorsa a cui ricorrere soltanto per il più breve tempo possibile e considerando preminente l'interesse superiore del minore;
9. le soluzioni durature vanno trovate sulla base della valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. Si può trattare del rimpatrio nel paese d'origine dove occorrerà garantire il reinserimento; del riconoscimento dello status di protezione internazionale o di altro status giuridico che consenta al minore di integrarsi nello Stato membro di residenza; del reinsediamento nell'Unione europea;
10. tutte le parti interessate - istituzioni UE, Stati membri, paesi di origine e transito, organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile - dovrebbero unire le proprie forze e raddoppiare gli sforzi per affrontare il problema dei minori non accompagnati e garantire la tutela del loro interesse superiore.

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